Esoneri crediti ECM

Chi è esonerato dall'obbligo di conseguire crediti ECM?
Descrizione
E' esonerato dall'obbligo dell'ECM il professionista che: frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare, quali per esempio corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
  • chi usufruisce delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, 2 mesi prima della presunta data del parto e 3 mesi dopo rispettando gli spostamenti consentiti dalla legge;
  • chi usufruisce delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento).

Se il sopramenzionato periodo (maternità, servizio militare, formazione) si dovesse protrarre ad oltre un anno solare, è valida l'esclusione - in base alla dichiarazione della commissione nazionale- per l'anno nel quale ammonta la parte più grande. Per esempio se l'astensione cade nel periodo da settembre 2005 a febbraio 2006, l'esenzione dall'obbligo è valida esclusivamente per il 2005.

Inoltre, secondo il nuovo contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario provinciale (escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria e delle dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale), Art. 41, comma 5:
"Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettativa a qualsiasi titolo usufruite nonché il permesso per motivi educativi, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il periodo utile al fine dell'acquisizione dei crediti formativi riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente."

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