Legge 24 luglio 1985, n. 409 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
13 agosto, n. 190). - Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e
disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di
servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1.
È istituita la professione sanitaria
di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma
di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione
all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito
esame di Stato (1).
(1) Comma così modificato dall'articolo
13 della legge 3 febbraio 2003, n.14.
Articolo 2
Art. 2.
Formano oggetto della professione di
odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed
anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei
relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.
Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari
all'esercizio della loro professione.
Articolo 3
Art. 3.
Gli esami di Stato per il
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono
in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere
specificatamente professionale.
I relativi programmi e le norme concernenti
lo svolgimento sono determinati con regolamento adottato dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo
3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
Articolo 4
Art. 4.
Presso ogni Ordine dei
medici-chirurghi è istituito un separato Albo professionale per la iscrizione di
coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e
dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito di
superamento di apposito esame di Stato.
A tale Albo hanno facoltà di
iscrizione i soggetti indicati al successivo articolo
20.
L'iscrizione al predetto Albo è incompatibile con la iscrizione ad
altro Albo professionale (1) .
L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facoltà
di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato (2).
(1)
Comma così modificato dall'articolo
13 della legge 3 febbraio 2003, n.14.
(2) La Corte costituzionale, con
sentenza 9 marzo 1989, n. 100, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo, nella parte in cui non prevede che i soggetti indicati
nell'articolo
20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano
contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così
come previsto per i soggetti indicati nell'articolo
5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel
termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché
"chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione.
Articolo 5
Art. 5.
Omissis (1) (2) .
(1) Articolo
abrogato dall'articolo
13 della legge 3 febbraio 2003, n.14.
(2) La Corte costituzionale, con
sentenza 9 marzo 1989, n. 100, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo, nella parte in cui non prevede che i soggetti indicati
nell'articolo
20, primo comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano
contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così
come previsto per i soggetti indicati nell'articolo
5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel
termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché
"chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione.
Articolo 6
Art. 6.
L'Ordine provinciale dei
medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono
rispettivamente la denominazione di "Ordine provinciale dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri" e di "Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi
e degli odontoiatri".
La composizione dei Consigli direttivi degli ordini
provinciali e del Comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo
comma dell'articolo
2 ed al secondo comma dell'articolo
12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,
n. 233, è aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'Albo degli
odontoiatri.
Detta composizione è ulteriormente aumentata di una unità per
ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille
iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i Consigli
direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila
nuovi iscritti per il Comitato centrale della Federazione nazionale, con il
limite massimo di quattro componenti aggiuntivi.
Qualora nel Consiglio
direttivo dell'Ordine o nel Comitato centrale non risulti eletto un numero di
iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti
previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti
nell'Albo dei medici-chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'Albo
degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.
Il
presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui sopra in
sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.
Per l'elezione del
Comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine
provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti
complessivamente negli Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.
All'art.
17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, va
aggiunta la seguente lettera:
" e ) per l'esame degli affari concernenti la
professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di
cui cinque effettivi e tre supplenti".
In seno ai Consigli direttivi degli
ordini provinciali ed al Comitato centrale della Federazione nazionale sono
istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti
odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Le commissioni
esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'articolo
3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché alla lettera c) del medesimo articolo,
quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione.
La
commissione per gli iscritti all'Albo dei medici-chirurghi si compone dei membri
del Consiglio dell'Ordine iscritti al medesimo Albo.
La commissione per gli
iscritti all'Albo degli odontoiatri si compone di cinque membri iscritti nel
medesimo Albo, eletti a norma del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e
del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive
modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a far parte del Consiglio
dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti
commi secondo e terzo.
Articolo 7
Art. 7.
Ai cittadini degli Stati membri
delle Comunità europee che esercitano una attività professionale nel campo della
odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e
che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato
B, è riconosciuto il titolo di odontoiatra ed è consentito l'esercizio della
relativa attività professionale, definita al precedente articolo
2.
Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee in possesso
dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato
C, è riconosciuto il titolo di odontoiatra specialista, subordinatamente
alla istituzione in Italia della corrispondente specializzazione.
L'uso dei
predetti titoli e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua
dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in
conformità alle corrispondenze dei titoli stessi precisate negli allegati
B e C.
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica in conformità delle direttive
comunitarie.
Articolo 8
Art. 8.
Per ottenere l'autorizzazione
all'esercizio della professione di odontoiatra l'interessato deve presentare al
Ministero della sanità domanda in lingua italiana in carta da bollo corredata
dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall'allegato
B in originale o in copia autentica;
b) un certificato di buona
condotta, ovvero un certificato di moralità e di onorabilità o equipollente,
rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza;
qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della professione non richieda tale
certificato, l'interessato deve presentare un estratto del casellario
giudiziario ovvero un documento equipollente rilasciato dalla competente
autorità dello Stato stesso.
Qualora l'interessato chieda anche il
riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, egli dovrà presentare uno
dei titoli previsti dall'allegato
C, in originale o copia autentica.
La documentazione di cui alla
predetta lettera b) deve portare una data non anteriore di più di tre mesi
rispetto a quella di presentazione della domanda.
Articolo 9
Art. 9.
Il Ministero della sanità, d'intesa
con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione entro tre
mesi dalla data di ricezione della domanda stessa, e provvede alla sua
trasmissione all'Ordine professionale corrispondente alla provincia indicata
dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.
Il Ministero della
sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei
certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la
competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma
della autenticità degli stessi, nonché del possesso, da parte del beneficiario,
di tutti i requisiti di formazione prescritti.
Nel caso in cui il Ministero
della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici, verificatisi fuori
del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente
all'esercizio della professione, domanda al riguardo informazioni, tramite il
Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o
di provenienza.
Per il periodo di tempo necessario ad acquisire tali
informazioni il termine di cui al primo comma è sospeso. La sospensione non può
eccedere i tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza de tre
mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il
rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.
L'Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di
ricezione della domanda, corredata dalla documentazione inviata dal Ministero,
completa la procedura per l'iscrizione all'Albo stabilita dalle vigenti norme di
legge.
Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto
l'iscrizione all'Albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli
stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri italiani.
Articolo 10
Art. 10.
Il Ministero della sanità comunica
all'autorità competente dello Stato di origine o provenienza le sanzioni
disciplinari adottate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri delle
Comunità europee, autorizzati ad esercitare la professione di odontoiatra ai
sensi dell'articolo
8, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine l'Ordine professionale competente dà comunicazione al Ministero
della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Articolo 11
Art. 11.
Le disposizioni relative al
diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli
odontoiatri che intendono svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto
di lavoro subordinato.
L'istituzione del rapporto di lavoro fra gli
odontoiatri cittadini di altri Stati membri delle Comunità europee e le
strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Articolo 11 Bis
Art. 11-bis.
1. Il Ministero della
salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di
competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate
dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri
titoli nel settore oggetto della presente legge (1) .
(1) Articolo aggiunto
dall'articolo
4 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
Articolo 11 Ter
Art. 11-ter.
1. Per i cittadini degli
Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle
denominazioni riportate per tale Stato membro negli allegati della presente
legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli
altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato
rilasciato dalle rispettive autorità o enti competenti.
Il certificato
attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione
conforme alle disposizioni della presente legge e per lo Stato membro che li ha
rilasciati sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla
stessa legge.
(1) Articolo aggiunto dall'articolo
4 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
Articolo 11 Quater
Art. 11-quater.
1. Sono ammessi alla
procedura di cui all'articolo
2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui
all'articolo
7, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli
siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.
2. Il Ministero della
salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche,
della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato
membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da
parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti
giustificativi.
3. I provvedimenti di rigetto delle domande di
riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente
motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti.
Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il
richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale.
(1) Articolo aggiunto
dall'articolo
4 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
Articolo 12
Art. 12.
Il Ministero della sanità,
d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nonché la competente Federazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri, promuove, se ne ravvisa la necessita, corsi facoltativi di
deontologia professionale e di legislazione sanitaria nonché corsi che
consentano l'acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio
della professione.
Articolo 13
Art. 13.
I cittadini degli altri Stati
membri delle Comunità europee sono ammessi alla prestazione di servizi
odontoiatrici di carattere temporaneo nel territorio dello Stato italiano senza
essere tenuti alla iscrizione nell'Albo professionale, nei limiti dell'attività
professionale loro consentita nel Paese di origine o di provenienza.
Essi
devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:
a) una dichiarazione
redatta in lingua italiana dalla quale risulti la prestazione che l'interessato
intende effettuare, il luogo di esecuzione della stessa e l'indicazione dello
studio odontoiatrico autorizzato presso il quale la prestazione sarà effettuata;
b) un certificato della competente autorità dello Stato di origine o di
provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica
professione in detto Stato, con l'indicazione delle eventuali limitazioni al
campo di attività professionale;
c) un certificato attestante che
l'interessato è in possesso dei diplomi o altri titoli di cui all'allegato
B.
In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione
sopra indicata, deve essere presentata entro il termine massimo di quindici
giorni dalla effettuazione della prestazione.
Il Ministero della sanità
comunica all'Ordine professionale territorialmente competente il contenuto della
dichiarazione presentata dall'interessato.
La documentazione prevista dal
presente articolo deve portare una data anteriore di non più di dodici mesi
rispetto a quella di presentazione della dichiarazione.
Articolo 14
Art. 14.
Il cittadino degli altri Stati
membri delle Comunità europee ha, nell'esercizio dell'attività di cui al
precedente articolo, gli stessi diritti dell'odontoiatra cittadino italiano ed è
soggetto agli stessi obblighi e alle stesse sanzioni disciplinari. È in ogni
caso vietata la titolarità di uno studio odontoiatrico.
Nel caso di abusi o
di mancanze tali da comportare, se commessi da odontoiatri italiani, la
sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo
professionale, l'Ordine professionale territorialmente competente diffida
l'odontoiatra, cittadino di un altro Stato membro delle Comunità europee,
dall'effettuare ulteriori prestazioni.
Del provvedimento è data tempestiva
comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza.
Articolo 15
Art. 15.
Gli odontoiatri cittadini di Paesi
membri dell'Unione europea che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle
Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine
professionale italiano di appartenenza (1).
(1) Articolo così modificato
dall'articolo
15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 16
Art. 16.
Il Ministero della sanità provvede
a fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi, alle
competenti autorità dello Stato estero che lo richiedano le informazioni circa
fatti gravi e specifici concernenti gli odontoiatri cittadini italiani
trasferitisi in detto Stato, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi
hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.
A
tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero
della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Articolo 17
Art. 17.
I documenti di cui agli articoli
8 e 13
della presente legge devono essere accompagnati, se redatti in una lingua
straniera, da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale
dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti
sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
Articolo 18
Art. 18.
Nei confronti degli odontoiatri
cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso di diplomi,
certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza,
che comprovino una formazione ultimata prima del 28 luglio 1978, ovvero ultimata
dopo tale data ma iniziata prima della data stessa, e non rispondente
all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa
comunitaria, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai fini del
riconoscimento del titolo di odontoiatra e dell'esercizio della relativa
professione, ovvero per la prestazione di servizi, gli interessati devono
presentare al Ministero della sanità un attestato, rilasciato dall'autorità
competente, dal quale risulti che hanno effettivamente e lecitamente svolto la
specifica professione od attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi
nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai
fini del riconoscimento del titolo di odontoiatra specialista, gli interessati
devono presentare al Ministero della sanità un attestato, rilasciato
dall'autorità competente, dal quale risulti che essi si sono effettivamente
dedicati alla specifica attività specialistica per un periodo equivalente al
doppio della differenza tra la durata di formazione specialistica richiesta
nello Stato di origine o di provenienza e la durata minima di formazione
prevista dalle direttive comunitarie in tre anni.
Articolo 18 Bis
Art. 18-bis.
1. I diplomi, certificati
ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati dagli
Stati membri che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli
allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato
rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a
conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla
normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha
rilasciati a quelli la cui denominazione figura negli allegati (1).
1-bis. I
cittadini degli Stati membri, che intendono conseguire uno dei diplomi,
certificati o altri titoli di formazione di odontoiatra specialista che non sono
rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere
all'ammissione alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni
e limiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa
verifica dei requisiti (2) .
1-ter. I cittadini degli Stati membri, che
intendono ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1
istituiti in Italia e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro
titolo di formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di
origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per la quale
intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte,
dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato o
altro titolo di studio rilasciato dall'Autorità competente dello Stato membro di
origine o di provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale esperienza
professionale, formazione supplementare e continua in odontoiatria (2).
1-quater. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuta il contenuto e la
durata della formazione e determina la durata della formazione complementare, se
necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone l'interessato che può
indicare presso quale Università effettuarla (2).
1-quinquies. La decisione
viene pronunciata entro quattro mesi dalla presentazione da parte
dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi e
dell'indicazione della sede ove effettuare, se del caso, la formazione
complementare (2).
(1) Articolo aggiunto dall'articolo
3 del D.LGS. 2 maggio 1994, n. 353.
(2) Comma aggiunto dall'articolo
4 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
Articolo 18 Ter
Art. 18-ter.
1. I diplomi, certificati
ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra acquisita dai
cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica
tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione
richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le
soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre
1990;
b) danno diritto all'attività di odontoiatra in tutto il territorio
della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità
competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un
certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro
titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla
professione di odontoiatra per il periodo di almeno tre anni consecutivi nel
corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.
2. I diplomi,
certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra
specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex
Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di
formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che
le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile
1992;
b) danno diritto all'esercizio, a titolo di odontoiatra specialista
dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse
condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche indicate
negli allegati;
c) sono corredate di un certificato, rilasciato dalle
autorità competenti tedesche attestante l'esercizio, in qualità di odontoiatra
specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio
della differenza tra la durata minima di formazione specializzata prevista dalla
normativa comunitaria e quella della formazione acquisita nel territorio tedesco
(1).
(1) Articolo aggiunto dall'articolo
3 del D.LGS. 2 maggio 1994, n. 353.
Articolo 19
Art. 19.
1. Ai fini dell'esercizio
dell'attività di odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione europea, il
Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, anche in
collaborazione con gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia
un attestato nel quale certifica:
a) ai laureati in medicina e chirurgia
abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione
universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono
effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale,
all'attività di cui all'articolo 2, per un periodo di almeno tre anni
consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale
che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28
gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che hanno superato la prova
attitudinale di cui al decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e hanno esercitato, effettivamente e
legalmente, a titolo principale l'attività di cui all'articolo
2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il
rilascio dell'attestato, che sono autorizzati ad esercitare l'attività di cui
all'articolo
2 alle medesime condizioni dei titolari del diploma di abilitazione
all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.
2. Per i soggetti di cui
al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di esercizio dell'attività non
è richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in campo
odontoiatrico.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito
del superamento della prova attitudinale non è richiesto per chi è in possesso
di un diploma di specializzazione triennale indicato nel decreto del Ministro
della sanità del 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie ordinaria - n. 222 del 22 settembre 2000:
odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica,
odontostomatologia, ortognatodonzia (1).
(1) Articolo sostituito dall'articolo
4 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
Articolo 20
Art. 20.
1. Ai fini dell'esercizio
dell'attività di cui all'articolo
2, si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto
previsto all'articolo
4, terzo comma:
a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria
in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;
b) i laureati in medicina e
chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro
formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31
dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di
specializzazione indicati all'articolo
19, comma 3.
2. All'albo degli odontoiatri è aggiunto l'elenco degli
odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio della
professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943 (1).
(1) Articolo
sostituito dall'articolo
4 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
(2) Precedentemente alla sostituzione
del presente articolo la Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1989, n.
100, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui non prevede che i soggetti indicati nel primo comma, ottenuta
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano contemporaneamente mantenere
l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come previsto per i soggetti
indicati nell'articolo
5, e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel
termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché
"chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione.
Articolo 21
Art. 21.
Con decreto del Ministro della
sanità, da emanarsi a norma dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità
sanitarie locali.
Articolo 22
Art. 22.
Nella prima attuazione della
presente legge, il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri provvede alla iscrizione degli odontoiatri per la prima
formazione dell'Albo professionale.
Entro e non oltre sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'Ordine dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri indice l'assemblea degli iscritti nell'Albo
degli odontoiatri, la quale provvede alla elezione dei componenti del Consiglio
e della commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri di cui all'articolo
6, con le modalità di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e
successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione
approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
Entro 60 giorni
dall'elezione di tutti i componenti dei Consigli direttivi degli ordini ai sensi
del comma precedente il presidente della Federazione nazionale convoca il
Consiglio nazionale degli ordini per l'elezione dei componenti del Comitato
centrale di cui all'articolo
6, secondo comma, con le modalità di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e
successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione
approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
Articolo 23
Art. 23.
In prima applicazione della
presente legge in attesa del regolamento degli esami di Stato, e degli
adempimenti di cui al precedente articolo
22, i programmi, le modalità di svolgimento e la composizione delle
commissioni giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli esami di
Stato saranno comunque fissati entro e non oltre i successivi 60 giorni.
Allegato 1
All. 1.
ALLEGATO A
In corso di
preparazione (1).
(1) Per la sostituzione del presente allegato vedi articolo
4 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
Allegato 2
All. 2.
ALLEGATO B
In corso di
preparazione (1).
(1) Per la sostituzione del presente allegato vedi articolo
4 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.
Allegato 3
All. 3.
ALLEGATO C
In corso di
preparazione (1).
(1) Per la sostituzione del presente allegato vedi articolo
4 del D.LGS. 8 luglio 2003, n. 277.