Decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (in Gazz. Uff., 6
novembre, n. 260). - Disposizioni in materia di esercizio della professione di
odontoiatra, in attuazione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n.
128.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1.
1. I laureati in medicina e chirurgia
immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981,
1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione
all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri
previo superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, ripetibile una
volta.
2. La prova attitudinale di cui al comma 1 consiste nella valutazione
del curriculum accademico e professionale e delle conoscenze teorico pratiche al
fine di verificare il possesso di:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle
quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi
scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni
biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi
dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del
comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente
naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura
in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della
struttura e della funzione dei denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti,
sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il
benessere fisico e sociale del paziente;
d) adeguate conoscenze delle
discipline e dei metodi clinici che forniscono un quadro coerente delle
anomalie, delle lesioni e delle malattie della bocca, delle mascelle e dei
relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo,
diagnostico e terapeutico;
e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto
opportuno controllo.
3. Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri, è disciplinata l'organizzazione della prova di cui al comma 2
che, comunque, in prima applicazione, dovrà tenersi entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. In via
transitoria, fino alla conclusione della procedura indicata al comma 3, i
beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di
partecipazione alla prova di cui al comma 1, mantengono l'iscrizione all'albo
degli odontoiatri.
5. L'esito negativo per due volte della prova comporta,
per i beneficiari di cui al comma 4, la cancellazione dall'albo di cui al comma
4.
Articolo 2
Art. 2.
1. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo è abrogata la legge 31 ottobre 1988, n.
471.