Sulla Gazzetta Ufficiale n.31 del 7-2-2022 pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 2 2022 “Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

NUOVE NORME PER ESENZIONI DA VACCINO ANTI-COVID
Descrizione

 Dalla data di efficacia del presente decreto, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale ?? ? Entro venti giorni dalla predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute sono riemesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea. ? ? La certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata, a titolo gratuito, : - dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende e degli enti dei servizi sanitari regionali; - dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta dell'assistito, dai medici USMAF (gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, che svolgono attività di vigilanza transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali; - dai medici SASN (Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620; - nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero della salute citate in premessa ed eventuali successivi aggiornamenti. ?? La procedura per il rilascio avviene tramite il sistema Ts. Infatti, la piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C (al dpcm), con i dati relativi all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di cui all'Allegato A, e genera le medesime certificazioni di esenzione secondo le regole e le modalità descritte nell'Allegato B. ?? ?? Al momento della trasmissione dei dati di cui al comma 2, il Sistema TS attribuisce il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV). Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano nella sezione che include il QR code i seguenti dati generali presentati nelle stesse modalità grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19: a) cognome e nome; b) data di nascita; c) identificativo univoco della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19; - nei dettagli della certificazione i seguenti dati: d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»; e) la dicitura: «Soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.»; f) la data di inizio validità della certificazione; g) la data di fine di validità della certificazione, ove prevista; h) il codice fiscale del medico che ha rilasciato la certificazione; i) il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV) assegnato dal Sistema TS; j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione dalla vaccinazione antiCOVID-19: Ministero della Salute”. ?? Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilascia all'assistito un'attestazione, in formato cartaceo o digitale, identificata con il codice univoco (CUEV), riportante i dati di cui al comma 1 del presente articolo e la motivazione che giustifica l'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, secondo le modalità riportate nell'Allegato C

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  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2022 .pdf
  • Sunto Normativo Redatto da FNOMCEO.pdf
  • Fascicolo Contenente Allegati A, B e C. .pdf
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