ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

20 marzo 2020
Descrizione

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione

all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.

654). (20A01808)

(GU n.79 del 25-3-2020)

 

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

                       della protezione civile

 

  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in

particolare gli articoli 25, 26 e 27;

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di

protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti

virali trasmissibili»;

  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione

civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.

635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22

febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio

2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.

643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646  dell'

8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.

651 e n. 652 del 19 marzo 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti

di protezione civile in relazione all'emergenza relativa  al  rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti

virali trasmissibili»;

  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,  in

legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante  «Misure  urgenti  in  materia  di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.

11 e del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in  materia  di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di

potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo

2020, 8 marzo 2020,  9  marzo  2020  e  11  marzo  2020,  concernenti

disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,

recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

  Considerato l'evolversi della situazione emergenziale in atto;

  Ritenuto necessario dover garantire un maggiore supporto al Sistema

sanitario mediante l'istituzione di una  Unita'  medico-specialistica

di  personale  sanitario  da  porre  a  disposizione  delle   regioni

interessate;

  Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni  e

delle province autonome;

  Sentiti i Ministri della salute e degli affari  regionali  e  delle

autonomie;

  Di concerto il Ministero dell'economia e delle finanze;

 

                              Dispone:

 

                               Art. 1

 

           Costituzione di una Unita' medico-specialistica

 

  1. Per  l'attuazione  delle  misure  di  contenimento  e  contrasto

dell'emergenza  epidemiologica  COVID  -19,  il  Dipartimento   della

protezione civile, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a

costituire una Unita' medico-specialistica a supporto delle strutture

sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3. L'Unita' e'

composta di un numero massimo di trecento medici scelti dal Capo  del

Dipartimento della protezione civile,  sulla  base  delle  specifiche

specializzazioni ritenute necessarie, tra le seguenti categorie:

    a) medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale;

    b) medici dipendenti da strutture  sanitarie  private  anche  non

accreditate con il Servizio sanitario nazionale;

    c) liberi professionisti anche con rapporto convenzionato con  il

Servizio sanitario nazionale.

  2. La partecipazione alla predetta Unita' e' su base volontaria e i

medici individuati si rendono disponibili a prestare  tale  attivita'

presso i Servizi  sanitari  regionali,  che  ne  facciano  richiesta,

individuati dal Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  con

priorita' per quelli maggiormente in difficolta'  operativa  a  causa

dell'emergenza. Per l'impiego nell'Unita' dei medici di cui al  comma

1, lettera a),  si  prescinde  dall'assenso  del  Servizio  sanitario

regionale di appartenenza. Per i medici di cui alle lettere b)  e  c)

del medesimo comma e' richiesto, rispettivamente, il  previo  assenso

della struttura di appartenenza e delle strutture che si giovano  del

servizio prestato in regime convenzionale.

  3. L'attivita' prestata nell'Unita' e' considerata servizio utile a

tutti gli effetti. Il Capo del Dipartimento della  protezione  civile

privilegia, ove possibile, l'assegnazione nei servizi sanitari  delle

regioni maggiormente in difficolta' operativa a causa  dell'emergenza

limitrofe a quella di provenienza del medico. Le regioni presso cui i

medici sono destinati a  prestare  la  propria  attivita'  provvedono

all'alloggio del personale ed al rimborso delle spese documentate  di

viaggio tra il domicilio e la sede assegnata.

  4. A ciascun medico dell'Unita' e' corrisposto, per ogni giorno  di

attivita'  effettivamente  prestato,  un   premio   di   solidarieta'

forfettario di duecento euro, che non concorre  alla  formazione  del

reddito, corrisposto direttamente dal Dipartimento  della  protezione

civile. Per i medici di cui al comma 1, lettere a),  b)  e  c)  resta

fermo il trattamento economico complessivo,  eventualmente,  gia'  in

godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero  delle  strutture  di

appartenenza.

  5. L'Unita' opera fino alla cessazione dello stato di emergenza  di

cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

  6. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato,  laddove

le assicurazioni professionali dei medici non coprano l'attivita'  al

di fuori della propria sede, a stipulare idonea polizza  assicurativa

e professionale.

  7. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  a  valere

sulle somme stanziate per l'emergenza.

  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

 

    Roma, 20 marzo 2020

 

                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli

 

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